IMU - Imposta Municipale Unica


   

L'I.M.U. è un'imposta patrimoniale che, dal 2012, sostituisce l'ICI.
Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata  istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.
Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori.
Sono state riviste le aliquote base che diventano uguali alla somma delle aliquote base IMU e TASI.
L'aliquota base IMU per le abitazioni principali di lusso è pari al 5 permille (comma 748) e il Comune la può aumentare fino al 6 permille o ridurre fino all'azzeramento
L'aliquota base per le altre tipologie di immobili è pari all'8,6 permille (7,6 IMU + 1 TASI), aliquota massima 10,6 permille, oppure ridotta fino all'azzeramento (tranne il gruppo D dove c'è la quota statale). I Comuni che hanno in precedenza utilizzato la maggiorazione TASI dello 0,8 possono continuare ad applicarla per avere quindi un'aliquota IMU massima pari all'11,4 per mille (comma 755).

La Nuova IMU 2020 si paga sulle unità immobiliari adibite ad abitazioni principali classificate esclusivamente nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e sulle pertinenze a loro collegate.
L’abitazione principale ai fini della nuova IMU 2020 è quella in cui risiedono anagraficamente e dimorano il contribuente e il suo nucleo familiare. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.
La detrazione per l'abitazione principale (abitazioni di lusso A/1, A/8 e A/9)  è stabilita nella misura di €. 200,00; in caso di più comproprietari conviventi, la detrazione spetta a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
La detrazione annua per l’abitazione principale è confermata in Euro 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI (fabbricati diversi dall’abitazione principale, aree fabbricabili, abitazioni di cittadini iscritti all’AIRE,  immobili concessi in uso gratuito a parenti o familiari, alloggi affittati con contratto concordato ex legge n. 431/1998 e terreni agricoli), l’acconto deve essere effettuato sulla base delle aliquote deliberate dal Comune.
 
Per maggiori informazioni invitiamo i contribuenti ad utilizzare il seguente link 
Regolamento Comunale

Sono tenuti al pagamento i seguenti soggetti:
- il proprietario di immobili;
- l’usufruttuario;
- il comodante;
- i titolari di diritti d’uso o abitazione;
- il locatario o utilizzatore degli immobili concessi in locazione finanziaria;
- il concessionario di aree demaniali.
Si paga su:
- fabbricati;
- aree fabbricabili.

REGOLAMENTO IMU

Il regolamento comunale è una norma secondaria che specifica alcuni elementi generali della norma principale, tenendo conto delle problematiche e delle esigenze dei contribuenti presenti all’interno del territorio dell’Ente e assicura la gestione dell’imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa.

;
;

      

L'Imu è dovuta in proporzione al periodo di possesso nel corso dell'anno, per cui andranno rapportati i mesi effettivi di possesso. Nel caso in cui il possesso si prolungasse per oltre 15 giorni in un mese, sarà necessario considerare l'intero mese.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24.

  

Le aliquote sono deliberate ed approvate dal Consiglio Comunale e sucessivamente pubblicate sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).
La pubblicazione sul MEF costituisce ai sensi del Comma 13-bis dell'Art. 13 del D.L.n. 201 del 2011 e del Comma 688 dell'Art. 1 della Legge 147/2013 condizione di efficacia per l'anno di riferimento.
clicca qui per Consultare la delibera di approvazione aliquote

Aliquote e detrazioni approvate per l’anno 2020
 


abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,6‰
fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,10‰
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 2,5‰
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: 10,6‰
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: 11,4‰
aree fabbricabili: 11,4‰
terreni agricoli: 10,6‰

Codici tributo:
Per il 2013 (e anni successivi) i Codici Tributo dell'IMU sono i seguenti:

3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
3914 terreni (destinatario il Comune)
3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune) da utilizzare solo in caso di accertamenti
3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune) da utilizzare solo in caso di accertamenti


3925 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
3930 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”

Dal 2020 è stato aggiunto il seguente per i Beni merce:

3939 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita –COMUNE”

La dichiarazione IMU è disciplinata dall'art. 13, c. 12-ter, del decreto legge "Salva Italia"

La Dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
La disposizione impone ai soggetti passivi di «presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

Compravendita o variazione del valore di aree fabbricabili;
Sottoscrizione/cessazione dei contratti di leasing immobiliare;
In caso di compravendite di immobili, se il rogito non viene effettuato dai notai;
Se l'immobile non è più esente da Imu;
Nel caso di variazione caratteristiche degli immobili, come un terreno che da agricolo diventa edificabile o viceversa;
Se vi sono immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa;
Se l'immobile è stato assegnato e affittato dallo IACP;
In caso di esenzione per cambio di residenza;
Il proprietario che dà in comodato uso gratuito (il Comodante) l’immobile;
Per i fabbricati la cui rendita catastale è stata variata a seguito di modifiche strutturali (non si è tenuti a presentare la dichiarazione per i fabbricati per i quali l'unica variazione consiste nell'attribuzione della rendita catastale definitiva da parte dell'ufficio tecnico erariale);
Nel caso di immobile inagibile o inutilizzabile;
Nel caso di fabbricato di interesse storico o artistico che ha diritto alla riduzione del 50% della base imponibile
Nel caso di fabbricati bene merce costruiti dall'impresa costruttrice e non venduti né locati;
Per il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
Enti non commerciali (associazioni, parrocchie, etc.) per i quali il legislatore prevede la presentazione della dichiarazione “ogni anno”.

Posta, spedita in busta chiusa, a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno,da indirizzare all'Ufficio IMU, riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione IMU ” con l'indicazione dell'anno di riferimento. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata;
Via telematica con posta certificata all'indirizzo PEC specificato sul sito istituzionale del Comune;
Consegna al Comune che rilascerà l'eventuale ricevuta.



   

Le scadenze di IMU sono regolarmentate dalla normativa di riferimento.
ACCONTO -  IMU     16  Giugno dell'anno di imposta
SALDO -       IMU     16  Dicembre dell'anno di imposta


L'intera imposta dovrà essere versata alla scadenza della rata di acconto.

    

Se non sei riuscito a pagare in tempo l’Imu, puoi fare il ravvedimento operoso.

Con il modello F24 puoi versare la rata che devi al Comune aggiungendo sanzioni e interessi. Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del versamento.

Oltre l'anno dalla scadenza non sarà più possibile ravvedersi.

Per calcolare quanto devi pagare (comprensivo di interessi e sanzioni), puoi utilizzare il nostro calcolatore online. In questo modo puoi compilare anche direttamente il modello F24 da portare in banca.



Ricordiamo che l’Imu non è dovuta sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze. Quest’ultime sono quelle accatastate nelle categorie C2 (per es. cantine e solai), C6 (per es. box e garage) e C7 (per es. tettoie e posti auto) nel limite di un solo immobile per classe catastale. Sul secondo box, quindi, dovrete pagare l’Imu.
La pagano, invece, i proprietari di immobili accatastati come A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di valore storico-artistico), anche se utilizzati come abitazioni principali perché considerate di lusso. Questi però potranno usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione deliberata dal Comune. L'Imu continua ad essere applicata sugli immobili diversi dall’abitazione principale.